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Dati aggregati attività amministrativa

Art. 24. Obblighi di pubblicazione dei dati aggregati relativi all'attività amministrativa 

1. Le pubbliche amministrazioni che organizzano, a fini conoscitivi e statistici, i dati relativi alla propria attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti, li pubblicano e li tengono costantemente aggiornati.


 

 

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